Statuto del Comitato per il San Marco Rock

Lo Statuto regola l'organizzazione interna del Comitato, i suoi scopi e le sue funzionalità.
DA TENERE SEMPRE PRESENTE.

Statuto del Comitato per il San Marco Rock

Messaggioda Administrator » 17 gen 2008, 18:05

Rendiamo disponibile lo Statuto del Comitato sia qui sul forum, per la consultazione online, che come PDF per la consultazione offline.
STATUTO
del Comitato per il San Marco Rock


Art. 1 - SEDE
Il Comitato ha sede in Corso Garibaldi n. 61. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'assemblea degli aderenti.

Art. 2 - SCOPI
Il Comitato è apolitico, apartitico e non ha fini di lucro.
Scopo del Comitato è la promozione, l'organizzazione e la realizzazione della rassegna musicale denominata “San Marco Rock”. Per lo svolgimento delle suddette attività, il Comitato si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Il Comitato perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:
effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
richiedere occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;

Art. 3 - ADESIONE AL COMITATO
  1. L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazioni di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc... L'ammissione del socio è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che essi avranno versato la quota associativa, come specificato nell'articolo 5 del presente statuto. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Comitato. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo per:
    • mancato versamento della quota associativa;
    • comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;
    • violazione degli obblighi statuari;
    Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
  2. Sono membri del Comitato i soci fondatori, e tutti i soggetti persone fisiche, che a partire dal sedicesimo anno di età si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato e ad osservare il presente statuto. Per i minori di anni diciotto, sul modulo di iscrizione al Comitato, va raccolta la firma congiunta di uno dei genitori del minore, in segno di consenso.

Art. 4 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
I soci sono obbligati:
  • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato;
  • a versare la quota associativa annuale.
I soci hanno diritto:
  • a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
  • a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
  • ad accedere alle cariche associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà del comitato.

Art. 5 - RISORSE ECONOMICHE
  1. Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. quote annuali e contributi degli associati;
    2. eredità, donazioni e legati testamentari;
    3. contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
    4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
    5. entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
    6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
  2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci durante la vita del Comitato.
  3. L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 01 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
  4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.
  5. L'adesione al Comitato comporta l'autotassazione regolare degli aderenti. Tale autotassazione è diretta a finanziare attività istituzionali ed è stabilita in quota di € 15 per ogni aderente per il primo anno di appartenenza al Comitato. A partire dal secondo anno di iscrizione al circolo, il rinnovo dell'adesione al Comitato comporta il pagamento di € 10 per ogni aderente. Ogni quota copre l'adesione al circolo per l'intero anno solare, scade il 31 dicembre e va rinnovata entro il mese successivo alla scadenza, pena il decadimento dalla posizione di aderente al Comitato. Coloro i quali, una volta decaduti dalla carica di socio, volessero iscriversi nuovamente al Comitato, verranno considerati come iscritti per la prima volta al Comitato stesso e dovranno dunque provvedere al pagamento dell'intera quota d'iscrizione, pari a € 15.

Art. 6 - ORGANI DEL COMITATO E LORO FUNZIONAMENTO
Sono organi del Comitato:
  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
  1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato ed in particolare:
    • approva il bilancio consuntivo;
    • delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
    • delibera l'esclusione dei soci;
    • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
    • nomina il suo rappresentante nel Consiglio Direttivo.
    L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
    L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Comitato. L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.
    L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo, che dovrà essere rappresentato da almeno 2 dei 4 membri fondatori. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica o telefonicamente almeno 8 giorni prima della data della riunione, indicando ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Per le assemblee straordinarie il periodo di preavviso necessario per conferire validità all'assemblea stessa viene ridotto a un giorno solare. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti (50% + 1), eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, e comunque con l'approvazione del Consiglio Direttivo all'unanimità.
  2. Il Consiglio Direttivo è formato dai membri fondatori del Comitato e dal Rappresentante degli associati. I membri fondatori mantengono permanentemente la loro carica all'interno del Consiglio Direttivo, mentre il Rappresentante degli associati viene eletto annualmente dall'Assemblea con voto di maggioranza, escludendo dalla votazione il Consiglio Direttivo. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, i restanti membri del Consiglio Direttivo provvederanno a deliberare in merito alla situazione. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Revisore dei conti.
    Al Consiglio Direttivo spetta di:
    • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    • predisporre il bilancio consuntivo;
    • nominare Presidente, Vicepresidente, Segretario e Revisore dei conti;
    • deliberare sulle nuove adesioni;
    • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e, in assenza di entrambi, da uno dei due restanti soci fondatori. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate senza scadenze fisse e hanno validità in presenza di almeno due dei soci fondatori.

Art. 7 - DURATA E SCIOGLIMENTO
Il Comitato ha durata illimitata, e rimane in vita sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, come indicato nel precedente articolo dello statuto interno.
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